NORMATIVA REGIONE TOSCANA
PROROGATA SCADENZA PER ADEGUAMENTO PISCINE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO DI STRUTTURE RICETTIVE COME ALBERGHI, AGRITURISMI E CASE VACANZE
L.R. 84/2014, questo è il numero della Legge Regionale Toscana, approvata dal Consiglio Regionale in data 17 dicembre 2014, che modifica le norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.
La nuova normativa regionale prevede alcune modifiche ed integrazioni alla precedente Legge Regionale specificando, e in alcuni casi semplificando, alcuni requisiti.
Importanti le modifiche dell’art. 19 della L.R. 8/2006 (Norme transitorie e deroghe) in quanto il nuovo articolato prevede che le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 Dicembre 2016 e che sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzativo edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale (20 marzo 2010).
Le piscine esistenti, che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 5, possono presentare istanza di deroga al SUAP del comune ove ha sede l'impianto entro il 30 settembre 2015; la deroga è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, rapportata alle carenze dell'impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche della Legge Regionale per le piscine ad uso collettivo in esercizio. (agriturismi, hotel, alberghi, b&b, case vacanza, ecc.)
- la potabilizzazione delle acque non provenienti da pubblico acquedotto deve avvenire nei trenta giorni antecedenti l’apertura stagionali. I controlli dell’acqua non proveniente da pubblico acquedotto devono avvenire con frequenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale, o almeno una volta al mese antecedente l’apertura per gli impianti stagionali;
- l’area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca realizzate in manto erboso,fermo restando l’obbligo di realizzazione percorsi per i bagnanti garantenti la sicurezza e la presenza di docce e lava-piedi o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima dell’ingresso in acqua;
- il rinnovo e il reintegro delle acque è effettuato nel rispetto delle normative UNI oppure secondo procedure di autocontrollo che garantiscono il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque (almeno una volta all’anno e comunque ad inizio di apertura stagionale);
è stato ampliato il campo di applicazione del regolamento della piscina:
dove non è stabilita la presenza dell’assistente bagnanti, il Responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l’assenza dell’assistente bagnanti ed attrezza l’area di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di 14 anni al fine di salvaguardare l’incolumità anche con protezioni costituite da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati;
LE PISCINE IN ESERCIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO SI ADEGUANO ALLE DISPOSIZIONI ENTRO IL TERMINE DEL 31 Dicembre 2016;
Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito a titolo AUTORIZZATORIO EDILIZIO CONFORME ALLA NORMATIVA CON DATA ANTECEDENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO REGIONALE. (20 marzo 2010)
Le piscine che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva, possono PRESENTARE ISTANZA DI DEROGA ALLO SUAP del Comune ove ha sede l’impianto entro il 30 settembre 2015. La deroga è concessa dal Comune previa acquisizione del parere dell’azienda USL Competente, applicando una riduzione del numero di bagnanti definito dal regolamento e dalle Linee Guida adottate dalla Giunta.
Si riportano per informazione i requisiti oggetto di deroga definitiva:
- morfologia della vasca: nelle zone con profondità uniforme fino a 1 metro e 80 cm la pendenza del fondo non supera il limite del 8 %.
- Altezza del vano contenente vasca: l’altezza del vano contenente la vasca, misurata dal bordo della vasca stessa, è non inferiore in ogni suo punto a 3 metri e 50 centimetri. Qualora sia presente un trampolino, la distanza tra questo e il soffitto è non inferiore a 5 metri.
- Ausili di accesso all’acqua: qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centimetri, l’ausilio di accesso all’acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca. Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca è non inferiore a 5 centimetri e non superiore a 10 centimetri, ad eccezione del gradino di sommità per il quale lo spazio libero è non superiore a 8 centimetri.
- Spazi perimetrali intorno alla vasca: lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucciolevole, che siano facilmente lavabili e disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto svolgimento delle attività.
- Spogliatoi e depositi abiti: negli spogliatoi è previsto un numero di cabine singole pari al 4 per cento del numero massimo di bagnanti, di cui una, all’interno di ciascun settore, attrezzata e accessibile per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Le cabine spogliatoio hanno pareti verticali distaccate dal pavimento per un’ altezza non inferiore a 20 centimetri al fine di assicurare una facile pulizia anche con l’uso di idranti. Il pavimento, rivestito con materiali impermeabili e antisdrucciolevoli, è fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le cabine hanno dimensioni minime pari a 1 metro quadrato con un lato di lunghezza minima di 90 centimetri.
SANZIONI
Si riportano per informazione le sanzioni previste:
a) mancato svuotamento dell’acqua delle piscine;
b) mancata esposizione del regolamento della piscina;
c) presenza di bagnanti in numero superiore alla capienza massima della piscina.
SCARICA IL TESTO DELLA NORMATIVA:
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